Art. 12.
(Disposizioni transitorie).

      1. Il Ministro della difesa presenta al Parlamento, entro il 31 marzo 2009, il disegno di legge di programmazione per la difesa per il sessennio 2010-2015, che deve essere approvato entro il 30 settembre 2009.
      2. I termini di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dalla presentazione del disegno di legge di programmazione per la difesa per il sessennio 2016-2021.
      3. In deroga a quanto previsto all'articolo 8, per i soli esercizi finanziari 2010 e 2011, il Ministro della difesa può iscrivere a bilancio somme diverse per eccesso o per difetto rispetto a quanto previsto dalla legge di programmazione per la difesa di cui al comma 1. A giustificazione delle eventuali variazioni di stanziamento, il Ministro della difesa presenta al Parlamento una relazione al fine di individuare problemi nella programmazione, proponendo in tale caso le opportune modifiche da comprendere nel disegno di legge di rimodulazione di cui all'articolo 2, comma 3.